L’articolo 2, comma 58, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede che: “Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili”.
L’INPS, esclusivamente per i soggetti ai quali è stata disposta la pena alternativa al carcere ed esclusivamente per i periodi di pena alternativa, provvederà al ripristino della prestazione, naturalmente su specifica domanda, corrispondendo anche eventuali arretrati.
Le ISTANZE DI SBLOCCO INPS devono essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: