Il condannato, dopo l’esecutività della sentenza che comporti l’esecuzione di una pena detentiva, può richiedere, se libero, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., l’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere qualora ricorrano le condizioni per l’entità della pena residua e per la tipologia del reato al fine di essere ammesso dalla magistratura di sorveglianza all’affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare, alla semilibertà o, in casi particolari, all’affidamento con un programma terapeutico ai sensi degli art. 90/94 del DPR 9.10.1990 n. 309.
La richiesta deve essere depositata dopo avere ricevuto l’ordine di esecuzione pena di cui al comma 3 dell’art. 656 c.p.p., entro 30 giorni presso la Segreteria della Esecuzione pena della Procura Generale, direttamente dal condannato o dal difensore, unitamente alla eventuale documentazione.
L’istanza deve contenere necessariamente l’elezione di un domicilio a pena di inammissibilità. Ogni altra istanza incidente sulla esecuzione della pena, quale richiesta di indulto, fungibilità, eccezioni sul titolo esecutivo, richieste di cumulo pene, richieste di certificazioni relative alla esecuzione, potrà essere presentata direttamente alla suddetta Segreteria.
Le ISTANZE DI CONCESSIONE DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE devono essere trasmesse esclusivamente ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: